Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. In attuazione degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione, la presente legge definisce i livelli essenziali delle prestazioni finalizzate:

          a) ad assicurare gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti nell'istruzione superiore;

          b) a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.